MISURE A SOSTEGNO DEL POTERE DI SPESA DEI LAVORATORI
Commi 2-9
IMPOSTE, DETRAZIONI E RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE
Confermate e rese strutturali le 3 aliquote IRPEF per le persone fisiche: 23%, fino a 28.000 euro; 35% da 28.000 a 50.000 euro; 43% per i redditi superiori a 50.000.
Per i lavoratori con reddito inferiore a 15.000 euro le detrazioni aumentano a 1.955 euro (+75 euro) e viene confermato il trattamento integrativo nella misura di 1.200 euro annui (in presenza di imposta a debito).
SONO PREVISTE ULTERIORI MISURE, IN SOSTITUZIONE ALLA DECONTRIBUZIONE PER I LAVORATORI, CESSATA IL 31.12.24:
Per i lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro (rapportato all’intero anno) è riconosciuta una somma percentuale sul reddito, netta e che non concorre alla formazione del reddito pari al 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro; 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro; 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Per i lavoratori con reddito superiore a 20.000 euro, ma pari o inferiore a 32.000 euro è previsto un importo di 1.000 euro.
Per i lavoratori con reddito superiore a 32.000 euro, ma inferiore a 40.000 euro, l’importo di 1.000 euro è ridotto in misura percentuale, fino ad azzerarsi.
Commi 97-99
MISURE PER I LAVORATORI TRASFRONTALIERI
In attesa della definizione dell’accordo fra Italia e Svizzera, i lavoratori frontalieri possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere.
Le retribuzioni convenzionali si applicano anche ai redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell’arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.
Commi 395-398
DETASSAZIONE DEL LAVORO NOTTURNO E FESTIVO PER I DIPENDENTI DI STRUTTURE TURISTICO ALBERGHIERE
Fino al 30.09.25 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi; il datore di lavoro sconterà dal modello F24 del mese l’importo erogato al lavoratore.
Le disposizioni si applicano a favore dei lavoratori dipendenti titolari di reddito di lavoro dipendente inferiore a 40.000€, nel periodo d’imposta 2024.
Comma 520
DETASSAZIONE DELLE MANCE NEL TURISMO
si innalza il limite reddituale di applicazione della tassazione che passa dagli attuali 50.000 euro a 75.000 euro annui e sale dal 25% al 30% il limite annuo del beneficio ammesso.
Comma 385
PREMI DI PRODUTTIVITÀ
Confermata, fino al 2027, l’imposta sostitutiva sui premi di produttività pari al 5%. Per accedere alla misura è necessario che il premio derivi dalle previsioni di un contratto di II livello regolarmente depositato.
FRINGE BENEFIT, RIMBORSI SPESE E WELFARE AZIENDALE
Comma 48
FRINGE BENEFIT AUTO
Per i veicoli di nuova immatricolazione e concessi in uso promiscuo ai lavoratori a partire dal 1° gennaio 2025, si applica una percentuale di calcolo sul valore definito dalle tabelle ACI pari al 50%.
La percentuale si riduce al 10% per i veicoli elettrici e al 20% per i veicoli ibridi plug in. La modifica penalizza i fringe benefit per auto a benzina e gasolio a bassa e media emissione di CO2, mentre risulta più vantaggiosa per le auto ad alta emissione.
Attenzione: la misura si applica SOLO alle nuove assegnazioni.
Commi 81-83
TRACCIABILITÀ DELLE SPESE DI TRASFERTA
Per le trasferte fuori dal territorio comunale, i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente se le spese sono effettuate e con metodi tracciabili (bonifico, versamento postale, carta di credito e carta prepagata).
Tali somme, sostenute per le spese di trasferta di lavoratori dipendenti ed autonomi, sono deducibili dal reddito solo se pagate con metodi tracciabili.
Commi 386-391
WELFARE AZIENDALE E FRINGE BENEFIT
Confermata, fino al 2027, la possibilità di erogare fringe benefit ai lavoratori nel limite di esenzione da contributi e imposte di 1000€; se il lavoratore ha figli a carico (che non sono in affido esclusivo all’altro genitore e che percepiscono reddito inferiore a 4.000€ se con età inferiore a 24 anni, 2840,51€ per età superiore) il limite di esenzione aumenta a 2000€ (questo limite può essere applicato solo se il lavoratore ne fa richiesta scritta al datore di lavoro).
Rientrano nell’elenco dei fringe benefit il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, le spese per affitto, gli interessi sul mutuo prima casa.
Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 2025, che spostano la residenza nel comune di lavoro, qualora situato ad almeno 100 km dalla residenza precedente, è previsto un benefit per spese di locazione e manutenzione del fabbricato pari a 5.000 euro annui, per due anni. La misura è erogabile solo su richiesta del lavoratore, che nell’anno precedente non deve aver percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 35.000 euro.
MISURE DI GESTIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE
Commi 171 e 187
NASPI E DISOCCUPAZIONE
Da gennaio 2025, saranno necessarie almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione volontaria avvenuto nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria che dà diritto all’assegno.
In mancanza del requisito, non sarà possibile accedere alla NASpI.
Dal 2025 sono esclusi dal trattamento di disoccupazione i lavoratori italiani rimpatriati e frontalieri.
Comma 611
INDENNITÀ DI DISCONTINUITÀ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
La domanda può essere presentata se il lavoratore ha percepito un reddito pari o inferiore a 30.000 euro, con un numero minimo di 51 giornate richieste di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
Ai fini della durata, si computano anche i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione di altra prestazione di disoccupazione. Il periodo valido per la presentazione della domanda è esteso dal 30 marzo al 30 aprile.
MISURE A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ DEI LAVORATORI
Commi 219-220
DECONTRIBUZIONI LAVORATRICI MADRI
È previsto un esonero parziale (in misura ancora da definirsi) della quota dei contributi previdenziali a carico di lavoratrici madri dipendenti e aut nome. Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. Dal 2027, per le madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del
compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.
La misura è ammessa per le lavoratrici dipendenti titolari di un reddito imponibile previdenziale pari-inferiore 40.000 euro; mentre per le lavoratrici autonome l’esonero deve essere apportato al valore del minimale di reddito imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e commercianti.
Commi 217-218
CONGEDI PARENTALI
L’indennità per congedo parentale viene riconosciuta all’80% per 3 mesi, in alternativa fra i due genitori, entro i 6 anni di vita del bambino (o entro il 6° anno di adozione).
La disposizione si applica ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024.
MISURE PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI
Comma 186
CONTRIBUZIONE ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Per coloro che si iscrivono per la prima volta alla gestione speciale artigiani e commercianti nel 2025 (anche se in regime forfettario) è data la possibilità di chiedere una riduzione del 50% della contribuzione per i primi 36 mesi di attività.
La possibilità è estesa anche ai collaboratori familiari che, nell’anno 2025, si iscrivono per la prima volta in una delle suddette gestioni.
Comma 860
OBBLIGO DI PEC PER AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ
Si rende obbligatoria l’istituzione del domicilio digitale (Posta PEC) anche nei confronti degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
MISURE A TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
Commi 392-394
SCREENING SANITARI IN AMBIENTE DI LAVORO
Dal 2026, sarà istituito un fondo per incentivare programmi di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche nei luoghi di lavoro, incluse campagne di formazione e dotazione di defibrillatori.
MISURE A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE
Commi 399-400
SUPER DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO
Confermata, fino al 2027, la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato, nella misura del 120% per tutte le assunzioni a tempo indeterminato, del 130% per chi assume lavoratori “svantaggiati”, ovvero: persone con disabilità – giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile (under 30) – donne di qualsiasi età con almeno due figli minori – ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione – minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare.
La misura rimane subordinata all’incremento occupazionale.
Commi 404-406
DECONTRIBUZIONE SUD
In alternativa alla decontribuzione sud, cessata al 31.12.2024, sono stati introdotti due esoneri contributivi: uno per le micro, piccole e medie imprese (fino a 250 dipendenti) ed un secondo esonero per le imprese che occupano oltre 250 lavoratori.
Gli incentivi spettano, per 12 mensilità, per assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni dell’area ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), con misure a scalare ed in vigore fino al 2029.