Verifiche contabili di inizio periodo d’imposta

Verifiche contabili di inizio periodo d’imposta

Con l’apertura del periodo d’imposta 2025 occorre verificare:

-la sussistenza dei requisiti necessari per continuare ad adottare:

-la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali; (sono escluse le società di capitali in quanto obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria);

-le liquidazioni trimestrali Iva, da parte di imprese e lavoratori autonomi;

 

Il rispetto dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata
L’articolo 18, D.P.R. 600/1973, prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.

Per i soggetti che producono reddito di lavoro autonomo (artisti e professionisti) il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall’ammontare dei compensi conseguiti nell’anno precedente. Il regime di contabilità ordinaria è, pertanto, sempre opzionale.

Già dal 1° gennaio 2023 i nuovi limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono i seguenti:
-500.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi;
-800.000 euro per chi svolge altre attività.

L’articolo 18, comma 1, secondo periodo, D.P.R. 600/1973, della Legge di Bilancio per il 2023 ha, infatti, innalzato le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività, è possibile fare riferimento al limite dell’attività prevalente, qualora venga comunque rispettato il limite complessivo di ricavi conseguiti nel periodo di imposta di 800.000 euro. Il superamento della soglia nel singolo periodo di imposta obbliga all’adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.

Va rammentato che ai sensi dell’articolo 66, Tuir e dell’articolo 18, D.P.R. 600/1973 i contribuenti che già adottano il regime di contabilità semplificata, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il mantenimento del regime, devono fare riferimento ai ricavi incassati nel periodo di imposta 2024 se adottano il criterio di cassa ovvero ai ricavi risultanti dalle fatture registrate nel 2024 se adottano il criterio della registrazione.

Il rispetto dei limiti per l’effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali
Si ricorda che secondo l’articolo 14, comma 11, L. 183/2011 “i limiti per la liquidazione trimestrale dell’Iva sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata”.

Tenuto conto di quanto sopra, le imprese (e i lavoratori autonomi) che nell’anno precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 500.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi ovvero a 800.000 euro per chi svolge altre attività, possono optare per l’effettuazione delle liquidazioni Iva con cadenza trimestrale anziché mensile. Opzione che dovrà essere esercitata nel quadro VO del modello di dichiarazione annuale Iva relativo all’anno nel quale la scelta è stata esercitata (per chi sceglie quindi di liquidare l’Iva a cadenza trimestrale nell’anno 2025, la compilazione del quadro VO andrà effettuata nel modello di dichiarazione Iva 2026 relativo all’anno 2025).

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento per l’effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali è pari a 800.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate.

L’importo di ciascuna liquidazione Iva trimestrale a debito va maggiorato di una percentuale forfettaria dell’1% a titolo di interessi, mentre per quando riguarda l’effettuazione di liquidazioni mensili non è prevista alcuna maggiorazione sui versamenti da effettuare.

 

Francesca Incampo, docente Slash School

Laureata in Economia e Commercio, abilitata all’esercizio della libera professione di Dottore Commercialista e di Revisore Legale. Consulente Tecnico d’ufficio per i Tribunali, delegato alle vendite per i beni mobili e immobili, Negoziatore per la Crisi d’impresa. Libero professionista in consulenza aziendale, fiscale, tributaria e bancaria. Esperta in controllo di gestione per aziende private. Formatore in discipline economico-aziendali presso la Pubblica Istruzione.

Francesca Incampo

Dottore Commercialista, Revisore Legale e Revisore della Sostenibilità

2 Comments

  • fabiobaggio140172@libero.it

    buona sera io devo dire che per me è un mondo nuovo e aver conosciuto SLAS SCHOOL e avere una tutor ho professoressa Francesca Incampo e una boccata d aria dopo la malattia che mi e venuta la sindrome di Jiulien Barrè la prof spiega benissimo e dopo il corso sicuramente trovo lavoro e grazie a l oro avremmo un buon lavoro

  • orisula89@gmail.com

    Buon pomeriggio, ho concluso da poco tempo le lezioni con la Dottoressa Francesca Incampo, tutor della Slash School e devo dire che mi sono trovata molto bene. Il suo modo di spiegare ogni argomento scrupolosamente rende questa materia più leggera e piacevole.
    GRAZIE!

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